diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi – Legittimazione passiva – In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667254-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)