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Sez. L - , Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021 (Rv. 661845 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Annullamento “ex lege” dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 - Limite di valore - Individuazione - Modalità - Sommatoria dei carichi omogenei di ciascuna cartella di pagamento - Singolo carico risultante dalla cartella - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661845-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)