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Sez. 2, Sentenza n. 3290 del 10/04/1996 (Rv. 496881 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA | Area condominiale da riservare a parcheggio - Compravendita di appartamento - Riserva al venditore della proprietà dell'area - Diritto di utilizzazione in favore dell'acquirente - Negazione con sentenza - Annullamento della sentenza - Giudizio di rinvio - Questione relativa alla non gratuità dell'uso delle aree - Proponibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496881-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza che abbia negato agli acquirenti di unità immobiliari il diritto alla utilizzabilità delle aree condominiali vincolate a parcheggio ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 65 agosto 1967, n, 765, delle quali il venditore si sia riservata la proprietà, non è precluso a quest'ultimo di riproporre la questione relativa al carattere non gratuito della utilizzazione di tali aree (che egli, in quanto interamente vittorioso in appello, non avrebbe potuto sottoporre alla corte di legittimità con ricorso incidentale, anche condizionato, difettando di interesse) la cui soluzione, benché connessa con il tema degli effetti del regime giuridico degli spazi di parcheggio sull'autonomia contrattuale, non costituisce il presupposto logico - giuridico della pronunzia di annullamento e rientra nel campo di discussione lasciato aperto da questa, ferma restando tuttavia la necessità che su tale questione si sia formato il contraddittorio nelle fasi di merito precedenti quella di rinvio, al qual fine è peraltro sufficiente anche la formulazione dell'eccezione con cui, per contrastare la domanda di riconoscimento del diritto di utilizzazione dell'area, si sia dedotta, benché in subordine, la mancata offerta del corrispettivo da parte degli acquirenti, non rilevando in contrario che in sede di gravame (come pure nel giudizio di rinvio) la medesima deduzione sia stata posta a base di una domanda di condanna degli acquirenti al pagamento del prezzo delle aree, inammissibile perché nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)