Sez. 2, Sentenza n. 11188 del 27/12/1994 (Rv. 489427 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Area di parcheggio - Riserva della proprietà a favore del venditore dei singoli appartamenti - Integrazione "ope legis" del contratto - Diritto del venditore ad un ulteriore corrispettivo - Riconoscimento anche d'ufficio - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
La nullità della clausola che riserva al venditore dei singoli appartamenti dell'edificio la proprietà ed il godimento dell'area di parcheggio costruita secondo le disposizioni dell'art. 41 "sexies" legge 17 agosto 1942 n. 1150 comporta l'integrazione, "ope legis", del contratto con l'attribuzione, in favore degli acquirenti delle unità immobiliari, del diritto reale d'uso della predetta area ed il riconoscimento, anche d'ufficio, del diritto del venditore ad un ulteriore corrispettivo, da determinare, in mancanza d'accordo tra le parti, secondo il tipo di godimento che viene attribuito, perché la sostituzione di diritto delle clausole nulle con la norma imperativa violata, ai sensi dell'art. 1419 comma secondo cod. civ., ponendosi solo come limite dell'autonomia privata, può incidere sulla intera operazione economica in modo da non alternarne l'equilibrio voluto dai contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)