Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 07/10/1967 (Rv. 329528 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA PER VALORE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE RESPINTA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA PER VALORE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE RESPINTA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
L'art.38, secondo comma, cod.proc.civ., stabilendo che l'incompetenza per valore puo essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado, pone un'espressa ed inequivoca preclusione alla rilevabilita della detta incompetenza per la prima volta in appello. Pertanto, se tale incompetenza non sia stata rilevata nel primo grado del giudizio o per mancato Esercizio del potere del giudice di rilevarla d'ufficio, o per Mancanza di eccezione di una delle parti oppure, se il giudice di primo grado, esaminata di ufficio la questione della propria Competenza, l'abbia risolta affermativamente, non puo il giudice di appello rilevare l'incompetenza per valore del primo giudice, ostandovi la preclusione, stabilita dall'art. 38, secondo comma, cod.proc.civ.. per l'opposto, se l'eccezione sia stata sollevata dalla parte in primo grado, ma sia stata rigettata dal giudice, non puo negarsi alla parte stessa il riesame della questione del giudice di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)