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Sez. 2, Sentenza n. 1846 del 23/03/1982 (Rv. 419690 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONE IN PRIMO GRADO - AFFERMAZIONE DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - RIPROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE IN APPELLO - FORME - SOGGETTO LEGITTIMATO.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419690-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONE IN PRIMO GRADO - AFFERMAZIONE DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - RIPROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE IN APPELLO - FORME - SOGGETTO LEGITTIMATO.*

Qualora la Competenza per valore, contestata da una delle parti davanti al giudice di primo grado, sia stata affermata dal giudice medesimo, il riesame della relativa questione, in grado d'appello, non può essere compiuto d'ufficio, ovvero su sollecitazione della altra parte, a ciò ostando i principi di cui all'art. 38 secondo comma cod. proc. civ., ma postula che la questione stessa venga ritualmente riproposta come specifico mezzo dell'impugnazione principale od incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. dalla parte che l'ha sollevata in primo grado. (V 804/69, mass n 339131; (V 2310/67, mass n 329528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)