Sez. L - , Ordinanza n. 28880 del 01/12/2017 (Rv. 646365 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza sanitaria - Incarico dirigenziale di struttura complessa - Obbligo di concertazione ex art. 29, comma 4, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 - Adempimento - Onere probatorio a carico dell'ASL - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 29, comma 4, del c.c.n.l. del 8 giugno 2000 va interpretato nel senso che grava sull'ASL l'onere di dimostrare di avere provveduto, non solo a predeterminare i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, ma anche di aver interessato le rappresentanze sindacali al fine di consentire la concertazione, rendendole edotte dei criteri anzidetti prima della loro definitiva determinazione, posto che, se è vero che, a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b) del suddetto c.c.n.l., sono le rappresentanze sindacali a dover attivare la concertazione, la stessa norma prevede che sia stata "ricevuta l'informativa" e, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del medesimo c.c.n.l., che questa abbia avuto ad oggetto i suddetti criteri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 484 art. 3, DPR 10/12/1997 num. 484 art. 8, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 29 com. 4, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)