Sez. L, Sentenza n. 13243 del 09/06/2009 (Rv. 608863 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Accesso al secondo livello dirigenziale per il personale medico del Servizio sanitario nazionale - Riserva, a favore dell' azienda, di formulazione, in via preventiva, dei criteri di affidamento/revoca degli incarichi e successivo onere di informazione alle rappresentanze sindacali - Fondamento - Art. 53, comma 4, CCNL area dirigenza medica del 5 dicembre 1996 - Applicabilità "ratione temporis" - Determinazione dei criteri attuata dal d.P.R. n. 484 del 1997 - Distinzione tra criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale, previsti dalla disciplina pattizia, e criteri di valutazione del colloquio e del "curriculum", regolamentati con il citato d.P.R. - Rilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di accesso al secondo livello dirigenziale per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e di applicabilità, a seguito della determinazione dei criteri attuata dal regolamento di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, della clausola di cui all'art. 53, comma 4, CCNL area dirigenza medica del 5 dicembre 1996, laddove riserva alle aziende la formulazione, in via preventiva, dei "criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi" e, parimenti, il successivo onere di informazione alle rappresentanze sindacali, fermo restando che la procedura non ha natura concorsuale e che la scelta da parte del direttore generale della Asl del soggetto a cui conferire l'incarico tra gli idonei indicati dalla commissione è di carattere fiduciario, bisogna distinguere fra la determinazione dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale e la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio e del "curriculum", solo quest'ultima spettando alla commissione. La determinazione dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale effettuata con il d.P.R. n. 484 del 1997 (art. 3, comma 1, lett. b), e art. 8) è di carattere generale, individua le finalità a cui deve essere destinato il colloquio e gli elementi di riferimento che devono essere oggetto del "curriculum" professionale e richiede la loro ulteriore puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico da conferire, in via preventiva ad opera dell'azienda e nel rispetto dell'obbligo di informativa alle rappresentanze sindacali, con la conseguenza che, anche dopo l'emanazione del d.P.R. n. 484 cit., resta applicabile, "ratione temporis", il citato disposto dell'art. 53, comma 4, CCNL di settore del 1996, sostanzialmente confermato dal disposto dell'art. 29 del successivo CCNL area dirigenza medica dell'8 giugno 2000.
Riferimenti normativi: DPR 10/12/1997 num. 484 art. 3 com. 1 lett. B, DPR 10/12/1997 num. 484 art. 8, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53 com. 4, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)