Sez. 1, Sentenza n. 12025 del 11/11/1991 (Rv. 474584 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Prevista da una normativa regionale (art. 13 della legge n. 28 del 1976 della Regione Lombardia) - Mezzi - Appello - Ammissibilità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 trova generale applicazione per tutte le violazioni, salvo diversa disposizione (art. 12), senza che possa distinguersi tra violazioni depenalizzate per effetto di essa e con leggi anteriori, ovvero aventi "ab origine" natura amministrativa. È, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma legge cit., l'appello contro la sentenza del pretore che ha deciso sull'opposizione contro l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione, anche quando tale impugnazione sia prevista da una normativa regionale (nella specie, art. 13 della legge 20 agosto 1976 n. 28 della Regione Lombardia con il rinvio al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per le impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori nelle materie di competenza regionale), restando precluso al legislatore regionale disporre una disciplina processuale difforme da quella stabilita dal legislatore statale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 20/08/1976 num. 28 art. 13 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 21/06/1977 num. 28 art. 35, Legge Reg. Lombardia 21/06/1977 num. 28 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)