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Sez. 1, Sentenza n. 10081 del 15/10/1997 (Rv. 508910 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Principio ex art. 23 della legge 689 del 1981di inappellabilità della sentenza pretorile emessa in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Portata - Limiti - Violazioni in materia previdenziali e di assistenza obbligatoria di competenza del Pretore del lavoro - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità diretta per Cassazione - Portata generale anche relativamente a leggi regionali prevedenti l'appellabilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508910-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Il generale principio sancito dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - a norma del quale la sentenza del pretore emessa a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione è inappellabile - non trova applicazione soltanto con riguardo a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, per le quali il relativo giudizio deve svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro (con seguente applicazione degli artt. 442 e segg. cod. proc. civ., che prevedono l'appellabilità delle sentenze di primo grado). In tutti gli altri casi, invece, la sentenza pretorile emessa in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione è impugnabile con ricorso per cassazione e non con l'appello, anche quando si deduca l'inapplicabilità della normativa di cui alla citata legge n. 689 del 1981, poiché il rimedio esperibile contro la pronuncia giurisdizionale va individuato in base al procedimento in concreto adottato. Tale principio resta fermo e prevale su eventuale diversa previsione di appellabilità contenuta in leggi regionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)