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Sez. 1, Sentenza n. 14793 del 04/06/2008 (Rv. 604015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Atto denominato "controricorso" e rivolto alla Corte Suprema di Cassazione - Mandato a margine riguardante un procedimento dinanzi alla corte d'appello - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, non è inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale si faccia riferimento ad un "procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Roma", qualora, essendo l'atto rivolto alla "Corte Suprema di Cassazione" ed espressamente denominato "controricorso", la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi peraltro dinanzi ad una diversa corte di appello: l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 cod. proc. civ., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)