diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15607 del 07/07/2006 (Rv. 591173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura a margine del ricorso - Specialità - Sussistenza - Fondamento - Mancanza di riferimento al giudizio di legittimità o uso di espressioni generiche - Irrilevanza - Limiti - Esclusivo riferimento ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso, ancorché con l'impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, fa presumere che il mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso. Il limite all'applicazione di questo modello interpretativo, e alla conseguente operatività di detta presunzione, si ha allorché il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in un caso nel quale la procura redatta a margine non si limitava ad omettere qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato della corte d'appello e allo specifico mezzo del ricorso per cassazione, ma conteneva espressioni - attestanti il rilascio della procura "per il presente giudizio innanzi al TAR Campania fino alla definizione della vertenza innanzi al Consiglio di Stato" - dirette esclusivamente ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)