Sez. L, Sentenza n. 6441 del 27/11/1982 (Rv. 424073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - FUNZIONE.*
La pattuizione di un periodo di prova è compatibile con la Costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sussistendo anche relativamente ad esso l'interesse ad un iniziale esperimento durante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore in relazione alle mansioni affidategli ed alla retribuzione promessagli e questi può valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni in cui il rapporto si svolge. (Conf 1175/82, mass n 419054; (Conf 179/75, mass n 373355).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)