Sez. L, Sentenza n. 1741 del 18/02/1995 (Rv. 490503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Reiterazione del patto di prova in due contratti di lavoro a termine successivamente stipulati fra le stesse parti - Ammissibilità - Limiti - Condizioni - Fattispecie relativa a contingenti esigenze di verifica della permanenza delle qualità professionali e comportamentali del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
La reiterazione del patto di prova in due contratti di lavoro a termine successivamente stipulati fra le stesse parti, ancorché astrattamente sintomatica della possibile volontà delle parti di derogare alla disciplina tipica del rapporto, consentendo ad una di esse la libera recedibilità prima della scadenza del termine, è ammissibile ove, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda ad una finalità apprezzabile e non esclusiva di norme cogenti, atteso che il patto di prova è funzionalmente destinato alla verifica, non solo delle qualità professionali, ma anche del comportamento e della personalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione e che tali elementi sono certamente suscettibili di modifiche nel corso del tempo per il possibile intervento di molteplici fattori, quali quelli attinenti alle abitudini di vita o al sopravvenire di problemi di salute. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata della S.C., aveva ritenuto non privo di causa il patto di prova relativo ad un contratto di lavoro a termine stipulato a distanza di molti mesi dal primo, avendo accertato la sussistenza di esigenze di verifica della permanenza delle qualità professionali e comportamentali del lavoratore al momento della stipula del nuovo contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)