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Sez. 1, Sentenza n. 8090 del 01/07/1992 (Rv. 477988 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni | Natura - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477988-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il controllo che, dopo la sentenza di omologazione, il tribunale esercita sulla fase liquidatoria, o direttamente o per il tramite di un giudice delegato, si traduce in atti che hanno come unico scopo la migliore esecuzione del concordato omologato e, sebbene dotati di natura cognitoria (autorizzazioni, apprezzamenti sulla vantaggiosità comparata delle offerte ecc.), non incidono su posizioni di diritto soggettivo e non risolvono controversie relativamente a tali diritti, così da risultare privi di efficacia decisoria e non impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)