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Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 21/03/1994 (Rv. 485826 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni | Natura - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Sentenza omologativa del concordato - Modificazione con detti provvedimenti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485826-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni

I provvedimenti emessi dal tribunale, ai sensi dell'art. 182 della legge fallimentare, circa i modi ed i tempi della liquidazione dei beni ceduti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo, non hanno carattere decisorio, e non sono quindi impugnabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si esauriscono in atti ordinatori e gestori, inerenti alla fase meramente esecutiva che segue l'omologazione del concordato, adottati senza instaurazione del contraddittorio, e revocabili da parte dello stesso giudice. Il principio non subisce deroga per il caso che si denunci l'arbitraria modificazione con detti provvedimenti della sentenza omologativa del concordato, perché la relativa evenienza non ne modificherebbe la natura, ma li renderebbe affetti da giuridica inesistenza, denunciabile in autonoma sede.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)