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Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 14/12/1978 (Rv. 395771 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN SOCIO DI UN DEBITO SOCIALE - RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA O DEL CONSOCIO - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONSOCIO DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395771-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - IN GENERE - PAGAMENTO DA PARTE DI UN SOCIO DI UN DEBITO SOCIALE - RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA O DEL CONSOCIO - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONSOCIO DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*

Il socio di una societa in nome collettivo, che, per effetto della responsabilita solidale ed illimitata stabilita dall'art 2291 cod civ, abbia pagato un debito sociale, puo rivalersi nei confronti della societa in forza della surrogazione al creditore soddisfatto prevista dall'art 1203 n 3 cod civ, oppure nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso ai sensi dell'art 1299 cod civ. ne, in questa seconda ipotesi, il consocio puo opporre lo stato di liquidazione della societa, trattandosi di situazione del tutto estranea al vincolo di solidarieta fra i soci come conseguenza della loro corresponsabilita con la societa per i debiti sociali. (V 1701/70, mass n 347645).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 3, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)