Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 24/09/1970 (Rv. 347645 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RESPONSABILITA DEI SOCI PER I DEBITI SOCIALI - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI FATTO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI - OBBLIGO DEL CREDITORE DI ESCUTERE PREVENTIVAMENTE IL PATRIMONIO SOCIALE - INSUSSISTENZA - ONERE DEL SOCIO.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RESPONSABILITA DEI SOCI PER I DEBITI SOCIALI - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI FATTO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI - OBBLIGO DEL CREDITORE DI ESCUTERE PREVENTIVAMENTE IL PATRIMONIO SOCIALE - INSUSSISTENZA - ONERE DEL SOCIO.*
Secondo la disciplina prevista per la societa semplice (artt 2267 e 2268 cod civ), applicabile anche alla societa in nome collettivo di fatto, soci sono solidalmente responsabili, in via sussidiaria, per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali. Pertanto il creditore puo richiedere nei confronti di ciascun socio l'accertamento e l'adempimento della intera prestazione senza necessita di convenire la societa, salvo che il socio, richiesto del pagamento dei debiti sociali, non eccepisca, anche se la societa si trovi in liquidazione, il beneficio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)