Sez. U, Sentenza n. 673 del 12/03/1973 (Rv. 362811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINI SCADUTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINI SCADUTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - INAPPLICABILITA.*
La legge 7 ottobre 1969 n 742, che detta una nuova disciplina dei termini processuali durante il periodo feriale (e non ha carattere interpretativo della legge 14 luglio 1965 n 818) non si applica ai termini scaduti prima della data della sua entrata in vigore. (Conf 3004/71, mass n 354284).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)