Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 23/10/1971 (Rv. 354284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FISSATO LEGISLATIVAMENTE - NECESSITA - TERMINI GIA SCADUTI - APPLICABILITA DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FISSATO LEGISLATIVAMENTE - NECESSITA - TERMINI GIA SCADUTI - APPLICABILITA DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - ESCLUSIONE.*
A sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, secondo il quale il corso dei termini processuali, scaduti tra il primo agosto e il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, la sospensione dei termini processuali, e, quindi, anche di quelli stabiliti per le impugnazioni, opera solo quando tali termini scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito dalla legge stessa (primo agosto-15 settembre di ciascun anno). Quando il termine per proporre l'impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla disposizione in esame (nella specie, il 24 settembre 1966), questa non trova applicazione. Ne ai termini scaduti sotto il vigore della legge n 818 del 1965, e applicabile la nuova disciplina dettata dalla legge 7 ottobre 1969, n 742 (ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e differito alla fine di detto periodo) poiche questa legge non ha carattere interpretativo e dispone solo per il futuro. (V 588'71, mass n 350298).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)