Sez. 1, Ordinanza n. 33227 del 16/12/2019 (Rv. 656563 - 02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legge regionale Sicilia n. 21 del 1985 - Conferimento dei poteri espropriativi al concessionario - Conseguenze - Obbligazioni indennitarie del concessionario - Sussistenza - Rapporti tra terzi ed ente concedente - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'art. 42 della legge regionale Sicilia n. 21 del 1985, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)