Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25201 del 28/11/2011 (Rv. 620649 - 01)
SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ | Conferimento di poteri espropriativi al concessionario - Obblighi nei confronti dei terzi - Fondamento - Fattispecie.
SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
L'art. 42 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985, n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva d'ufficio rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale lavori pubblici della Regione Sicilia sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio e occupazione d'urgenza, avendo tale assessorato concesso il compimento delle opere e delle espropriazione ad un'associazione temporanea di imprese con convenzione, in virtù dell'art. 42 della indicata legge regionale).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)