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Sez. L, Ordinanza n. 11741 del 05/05/2025 (Rv. 675551-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento
Stato
decisa il 2025-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675551-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

disciplinare - Designazione del rappresentante sindacale - Obbligo di procedere all'audizione congiunta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta, ha diritto di essere sentito unitamente a quest'ultimo dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimità di un licenziamento disciplinare in un caso in cui, a fronte della presentazione di dettagliate difese scritte e senza che fosse stata formulata specifica richiesta di audizione congiunta, il rappresentante sindacale aveva comunicato la propria indisponibilità per la data indicata dal datore di lavoro e il lavoratore non si era presentato all'incontro).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)