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Sez. L - , Sentenza n. 855 del 16/01/2017 (Rv. 642512 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Autoferrotramvieri - Procedimento disciplinare ex r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di assistenza del rappresentante sindacale - Audizione contestuale al lavoratore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642512-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di autoferrotranviere, il fatto che il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per l'assistenza non sia sentito contestualmente a questi, ma in un momento diverso, non integra, di per sé, una violazione delle garanzie procedimentali, in assenza di una specifica richiesta di audizione congiunta, né la presenza del rappresentante sindacale al colloquio è una garanzia indefettibile ex art. 7 st.lav., derivando solo da apposita richiesta ai sensi del comma 3, in quanto il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l'assistenza, o meno, che non assume le medesime caratteristiche del processo penale, laddove è prevista una difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)