Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29679 del 12/12/2017 (Rv. 646978 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | - Contributo unificato atti giudiziari - Compensazione delle spese nel processo amministrativo - Applicazione in via analogica al processo civile ordinario e tributario - Esclusione - Ragioni - Compatibilità con la CEDU - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e, del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011) - secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una "eadem ratio" tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un "vulnus" in punto di ragionevolezza o un "deficit" in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si prospettava la violazione dell'art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, per non essere stato applicato analogicamente dalla CTR in fattispecie in cui, pur essendo stati annullati gli avvisi di accertamento impugnati, era stata tuttavia disposta la compensazione integrale delle spese di lite).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)