diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015 (Rv. 637147 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Contributo unificato atti giudiziari - Natura - Obbligazione gravante "ex lege" sul soccombente per effetto della condanna alle spese - Omessa menzione nel provvedimento giudiziale - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637147-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)