Sez. 5, Sentenza n. 2829 del 03/12/1982 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158251 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSA ATTESTAZIONE DI FATTI DIVERSI DA QUELLI COMPIUTI O PERCEPITI DAL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSA ATTESTAZIONE DI FATTI DIVERSI DA QUELLI COMPIUTI O PERCEPITI DAL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, prevista dall'art. 479 cod. pen., riguarda i casi di falsità interna del documento in cui la modificazione del vero concerne fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma per i quali il pubblico ufficiale ha ugualmente l'Obbligo giuridico di attestare la verità. (Conf mass n 156747).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)