Sez. 5, Sentenza n. 11775 del 11/10/1985 Ud. (dep. 10/12/1985) Rv. 171289 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CONCERNENTE FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA COME DA LUI COMPIUTI - SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CONCERNENTE FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA COME DA LUI COMPIUTI - SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI.*
Il reato di falsità in atto pubblico sussiste se la falsità concerne fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come da lui compiuti, sempre che l'attestazione sia funzionale rispetto alla economia dell'atto e rilevante rispetto al contenuto e alla funzione del documento. (V mass n 158251; (V mass n 156747).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)