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Sez. 2, Sentenza n. 3801 del 16/04/1999 (Rv. 525461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Udienza di discussione - Spostamento d'ufficio - Obbligo di comunicazione alle parti costituite - Limiti - Violazione - Conseguenze - Sentenza - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, il provvedimento con il quale viene disposto d'ufficio lo spostamento dell'udienza di discussione deve essere comunicato alle parti costituite, salvo che sia disposto un rinvio per l'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (artt. 82 e 115 disp.att. cod.proc.civ.) ed è con riferimento alla data della nuova udienza, e non alla data dell'udienza rinviata, che deve accertarsi la tempestività della restituzione dei fascicoli di parte; conseguentemente, qualora venga disposta l'anticipazione dell'udienza senza che ne sia data comunicazione alle parti costituite, si verifica una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della successiva udienza e della sentenza resa, a nulla rilevando che le parti avessero già presentato le difese conclusionali e taluna non avesse restituito il proprio fascicolo in vista dell'udienza di discussione originariamente fissata (in applicazione di tali principi la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, a seguito di udienza di discussione anticipata e non comunicata, aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancanza agli atti di copia della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)