Sez. L, Sentenza n. 236 del 13/01/1998 (Rv. 511504 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Rinvio d'ufficio - Obbligo di comunicazione ad entrambe le parti costituite non comparse - Limiti - Rinvio per astensione dall'attività professionale degli avvocati - Deroga all'obbligo di avviso - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Ove nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione, di tale rinvio deve essere data comunicazione ad entrambe le parti costituite non comparse, a meno che il rinvio sia disposto per l'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta a cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ.), né la necessità di tale comunicazione viene meno se la mancata comparizione delle parti all'udienza precedentemente fissata è determinata dall'astensione da ogni attività professionale degli avvocati del foro locale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)