Sez. U, Sentenza n. 189 del 10/01/1997 (Rv. 501655 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Illegittima composizione del collegio giudicante - Relativi vizi - Rilevabilità - Condizioni - Vizi emergenti immediatamente dalla composizione dell'organo - Giudice dell'impugnazione - accertamento diretto - Ammissibilità - Composizione dell'organo non immediatamente rilevabile come difforme dal modello legale - Accertamento dell'insussistenza di "potestas iudicandi" e dell'irregolare costituzione del giudice - Deduzione e prova ad opera della parte - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE
Qualora, in sede d'impugnazione, vengano denunziati vizi di illegittima composizione del collegio giudicante (nella specie, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura), il giudice dell'impugnazione può direttamente verificarne la sussistenza solo quando essi emergano immediatamente dall'esame della composizione dell'organo giudicante; mentre, quando detta composizione non si rilevi "ictu oculi" difforme dal modello legale, una pronunzia di difetto di giurisdizione - ravvisabile solo nelle ipotesi di alterazione della struttura qualitativa e quantitativa o di totale carenza di legittimazione di uno o più componenti del collegio o di loro assoluta inidoneità a farne parte - o di nullità della sentenza impugnata può essere omessa soltanto ove sia stato dedotto e provato che le lamentate difformità implichino l'insussistenza della "potestas iudicandi" ovvero una irregolare costituzione del giudice (nella specie, la S.C. ha respinto le censure del ricorrente non avendo questi provato che la sentenza fosse stata emessa senza rispettare la regola, nella composizione di detta Sezione disciplinare, nella rispondenza del numero dei magistrati di merito alle loro rispettive qualifiche, né che la sostituzione di un membro effettivo con uno supplente fosse stata arbitraria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)