Sez. 5, Sentenza n. 17936 del 06/09/2004 (Rv. 576800 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - INCOMPATIBILITÀ | Avvocati - Situazione di incompatibilità - Sussistenza - Condizioni, ex art. 8, comma primo, lett. i), del D.Lgs. n. 545 del 1992 - Prova - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - INCOMPATIBILITÀ
In tema di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie, l'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, non contempla tra le cause di incompatibilità lo svolgimento della professione di avvocato, salvo - comma primo, lett. i) - per coloro che "in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario". Ne consegue che, se non risultano provate le indicate circostanze di fatto, non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità degli avvocati componenti del collegio giudicante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)