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Sez. L, Sentenza n. 12964 del 21/05/2008 (Rv. 603347 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Prestazioni di volontariato - Corresponsione di compensi che superino il mero rimborso spese - Conseguenze - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603347-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal "nomen juris", il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese. (Nella specie, relativa ad attività svolta da anziani per coadiuvare personale comunale nella sorveglianza di una pinacoteca, un museo, un parco archeologico e gli alunni di alcune scuole materne durante il trasporto, la S.C., enunciato il principio di cui in massima, ha tuttavia escluso la debenza dei contributi, attesa la non configurabilità di un rapporto di lavoro con il Comune in mancanza dei presupposti formali richiesti dalla legge per la costituzione).

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1991 num. 266 art. 5, Legge Reg. Toscana 28/04/1993 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)