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Sez. L, Sentenza n. 3290 del 28/03/1998 (Rv. 514059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Attività oggettivamente configurabile come rapporto di lavoro subordinato - Presunzione di onerosità - Sussistenza - Affermazione della gratuità della stessa in quanto effettuata su base volontaristica per comuni finalità ideali - Sussistenza di erogazioni periodiche in favore del prestatore - Prova rigorosa dell'asserita gratuità della prestazione e della sussistenza di diversa ragione delle erogazioni - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ogni attività che per il modo in cui venga estrinsecata sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (quale lo svolgimento di pratiche previdenziali per conto di un patronato sindacale) si presume effettuata a titolo oneroso, onde grava sulla parte che ne sostenga la riconducibilità ad un rapporto diverso da quello subordinato (come, nella specie, il volontariato per comuni finalità ideali), con correlativa gratuità della stessa attività, l'onere di una prova tanto più rigorosa di tale assunto quante volte siano provate anche erogazioni periodiche di denaro in favore del prestatore(per le quali quest'ultimo non è tenuto a provare l'insussistenza di un titolo di altra natura - in particolare, il rimborso delle spese sostenute - spettando invece all'altra parte la prova di una "causa solvendi" diversa da quella retributiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)