Sez. L, Sentenza n. 5347 del 05/05/1992 (Rv. 477109 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Gratificazioni - Tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive | Calcolo - Inclusione dei compensi di entità non costante per lavoro straordinario continuativo - Valutazione equitativa dell'importo da calcolare - Ammissibilità - Criterio della media mensile - Idoneità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Gratificazioni - Tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive
Nel caso in cui i compensi per lavoro straordinario continuativo, da includere nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive spettanti al lavoratore, non siano di entità costante, il giudice è autorizzato - verificandosi una situazione in cui, pur essendo certo il diritto, non è quantificabile il credito del lavoratore - a procedere ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., dell'importo da calcolare, ricorrendo eventualmente al criterio della media mensile degli importi corrisposti nel corso dell'anno per i suddetti compensi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)