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Sez. L, Sentenza n. 7177 del 05/08/1996 (Rv. 498977 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Lavoro subordinato - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto - Determinazione - Parametro di riferimento.
Stato
decisa il 1996-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498977-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Per il computo dell'indennità di anzianità - prevista dall'art. 2120 cod. civ. nel testo previgente e del T.F.R. - previsto dall'art. 2120 cod. civ. nel testo vigente il legislatore ha assunto come parametro di riferimento una nozione di retribuzione onnicomprensiva. Perciò nella predetta base di calcolo va incluso il compenso per lavoro straordinario anche se di ammontare variabile; infatti il carattere continuativo di cui all'art. 2121 primo comma cod. civ., o quello non occasionale introdotto nel nuovo testo dell'art. 2120 secondo comma cod. civ., si riferisce all'esistenza della prestazione straordinaria e non alla sua cadenza temporale, che può essere anche periodica (e non in senso assoluto), purché espletata per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro e quindi non imprevedibili e fortuite. Per il computo del suddetto compenso, in assenza di norme collettive, il giudice è svincolato da rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore; quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto; quello della media dei compensi dell'ultimo triennio, in analogia al criterio previsto dall'art. 2121 secondo comma cod. civ.) e perciò può procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., scegliendo eventualmente medie aritmetiche riferite non necessariamente ad un arco di tempo triennale, se non è rilevante per il riconoscimento del requisito della continuità della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)