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Sez. L, Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024 (Rv. 672593-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Struttura chiusa del giudizio di rinvio - Vincolo alle statuizioni della sentenza che lo dispone - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672593-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può pertanto prendere in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva correttamente svolto l'indagine demandatagli in ordine alla riconducibilità, o meno, della condotta contestata a quelle punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l. di riferimento, senza tener conto dei mutamenti giurisprudenziali successivi sulla violazione del principio di proporzionalità).

Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)