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Sez. L - , Ordinanza n. 31908 del 28/10/2022 (Rv. 665983 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Cassazione con rinvio - Vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione della contrattazione collettiva - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Nuova valutazione della condotta del lavoratore - Esclusione. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665983-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In tema di licenziamento disciplinare, in caso di cassazione con rinvio per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione della contrattazione collettiva, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio di sussunzione, è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di effettuare una nuova valutazione della condotta contestata.

Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)