Sez. L, Sentenza n. 5573 del 13/09/1986 (Rv. 448076 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INCARICO DI INSEGNAMENTO SENZA SUBORDINAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INCARICO DI INSEGNAMENTO SENZA SUBORDINAZIONE.*
La configurabilità, o meno, di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attività di insegnamento svolta presso un istituto di istruzione va accertata alla stregua delle concrete modalità di tale prestazione, nonché della conseguente ragionevole deducibilità del requisito della subordinazione in correlazione all'inserimento del prestatore d'opera nell'attività organizzata dell'istituto, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità se non per vizio di motivazione. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva escluso la subordinazione in un'ipotesi in cui l'incarico di insegnamento non prevedeva altri limiti che non fossero quelli derivanti dall'impegno di fornire, in giorni ed ore determinate, un numero minimo di lezioni). (V 1287/85, mass n 439375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)