Sez. L, Sentenza n. 1287 del 14/02/1985 (Rv. 439375 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ DA PARTE DI UN INSEGNANTE STATALE - IRRILEVANZA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ DA PARTE DI UN INSEGNANTE STATALE - IRRILEVANZA.*
La configurabilità o meno di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attività di insegnamento svolta presso una scuola privata va accertata alla stregua dell'esame delle concrete modalità di tale prestazione, essendo, a detto fine, privo di rilievo il fatto che all'autore di essa, in quanto insegnante statale, sia posto il divieto - di natura pubblicistica e idoneo a comportare sanzioni nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - di assumere altri incarichi di insegnamento. (V 4163/79, mass n 400672; (Conf 6019/83, mass n 430825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)