Sez. 1, Sentenza n. 1107 del 17/04/1973 (Rv. 363584 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - ESENZIONE - CONDIZIONI - DURATA TRIENNALE - RATEIZZAZIONE DEL MUTUO - ANTICIPATA VANIFICAZIONE DEL MUTUO - INOSSERVANZA DELLA DURATA TRIENNALE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - ESENZIONE - CONDIZIONI - DURATA TRIENNALE - RATEIZZAZIONE DEL MUTUO - ANTICIPATA VANIFICAZIONE DEL MUTUO - INOSSERVANZA DELLA DURATA TRIENNALE.*
Il requisito della durata non inferiore al triennio, previsto ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 27 luglio 1962, n 1228, non e ravvisabile in un contratto di mutuo in cui la rateazione del capitale e degli interessi sia regolata in modo tale da attribuire all'ente finanziatore il potere di ridurre, prima della scadenza del triennio, la propria esposizione a valori infinitesimali e di renderla, cosi, puramente nominale e simbolica. (V 2891/71, mass n 354121; 2191/71, mass n 352974).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)