diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26539 del 09/11/2017 (Rv. 646827 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - IN GENERE | Obbligo per l'ufficiale giudiziario di spedire avviso art. 660, comma 7, c.p.c. - Sussistenza anche per la notificazione eseguita a mezzo posta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646827-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - IN GENERE

In tema di intimazione di licenza o sfratto, l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. - secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione – è indefettibile e va compiuto anche quando la notificazione sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, ancorché il piego risulti consegnato dall'agente postale a “persona abilitata”, qualora permanga incertezza sulla conoscenza dell’intimazione da parte del destinatario. (Nella specie, per essere avvenuta la consegna a persona addetta non già alla sede della società intimata, bensì allo studio presso il quale detta società aveva eletto domicilio, circostanza che non consentiva di equiparare quella consegna ad una notifica a “mani proprie”).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)