Sez. 3, Sentenza n. 11289 del 15/06/2004 (Rv. 573648 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - IN GENERE | Notifica non avvenuta a mani proprie - Obbligo dell'ufficiale giudiziario di spedire avviso all'intimato - Sussistenza - Notificazione eseguita a mezzo posta - Spedizione dell'avviso predetto all'intimato - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - IN GENERE
In tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della Legge 20 novembre 1982 n.890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., la cui omissione costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)