Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 29/05/1978 (Rv. 392073 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In Sede di legittimita non e consentito dolersi del risultato della valutazione delle prove, poiche tale valutazione compete, istituzionalmente ed esclusivamente, al giudice del merito, tenuto solo ad esporre, in maniera congrua ed adeguata, oltre che immune da errori logici e giuridici, le ragioni del proprio convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)