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Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 04/03/1981 (Rv. 411841 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411841-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, deve esaminarle secondo il suo prudente apprezzamento che, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, e sottratto al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione. (Conf 2310/80, mass n 405991; (Conf 2690/78, mass n 392073; (Conf 2177/78, mass n 391561).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)