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Sez. L, Sentenza n. 1571 del 13/02/1988 (Rv. 457633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTURA "AD SUBSTANTIAM" - CLAUSOLA RELATIVA AL TERMINE NON SOTTOSCRITTA DAL LAVORATORE ANTECEDENTEMENTE O CONTEMPORANEAMENTE AL CONCRETO INIZIO DEL RAPPORTO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - SPECIALE NORMATIVA SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE, LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, NELLA REGIONE CALABRIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA SOTTOSCRITTA CON RITARDO DI POCHI GIORNI.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTURA "AD SUBSTANTIAM" - CLAUSOLA RELATIVA AL TERMINE NON SOTTOSCRITTA DAL LAVORATORE ANTECEDENTEMENTE O CONTEMPORANEAMENTE AL CONCRETO INIZIO DEL RAPPORTO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - SPECIALE NORMATIVA SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE, LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, NELLA REGIONE CALABRIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA SOTTOSCRITTA CON RITARDO DI POCHI GIORNI.*

Per l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato è richiesta, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - disciplina questa applicabile anche ai rapporti di lavoro di natura privatistica degli enti pubblici, quali i consorzi di bonifica di cui al R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 - la Forma scritta ad substantiam, talché non è valida la clausola relativa al termine ed il contratto di lavoro deve essere ritenuto a tempo indeterminato allorché detta clausola sia contenuta in un atto che non risulti sottoscritto anche dal lavoratore antecedentemente, o almeno contemporaneamente, al concreto inizio del rapporto. Nè tale principio può ritenersi derogato dalla speciale normativa sugli interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (d.l. 22 maggio 1981 n. 235, convertito nella legge 24 luglio 1981 n. 389), che ha autorizzato i consorzi suddetti ad assumere personale con contratto a termine. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva accertato la legittimità di un contratto a termine ritenendo che il ritardo di pochi giorni per la redazione dell'atto scritto non bastasse a trasformarlo in contratto di lavoro a tempo indeterminato). (V 4959/84, mass n 436823; (V 3435/85, mass n 441091).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 22/05/1981 num. 235 art. 3, Legge 24/07/1981 num. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)