Sez. L, Sentenza n. 3435 del 07/06/1985 (Rv. 441091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL RELATIVO CONTRATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL RELATIVO CONTRATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
In considerazione dell'eccezionalità del rapporto di lavoro a tempo determinato e del rigore che ispira la relativa disciplina, la apposizione del termine di durata di esso deve risultare da un atto in Forma scritta (imposta ad substantiam), il quale sia anteriore, o almeno contestuale, all'inizio del rapporto di lavoro. (V 6441/82, mass n 424074; (V 301/75, mass n 373525; (Conf 4979/84, mass n 436835; (Conf 4959/84, mass n 436823; (Conf 1659/80, mass n 405262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)