Sez. L, Sentenza n. 7046 del 23/05/2001 (Rv. 546925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Proposizione di censure prive di attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso (rilevabile anche di ufficio) per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, n.4, cod. proc. civ.. (Nella specie la sentenza impugnata aveva determinato il trattamento di quiescenza di una ex dipendente dell'ONMI sul presupposto che la stessa, al momento del passaggio alle dipendenze di un ente locale, aveva optato per il trattamento CPDEL; la censura proposta con il ricorso per cassazione - dichiarato inammissibile - era stata, invece, costruita con esclusivo riferimento alla diversa ipotesi dei dipendenti ex ONMI che non avevano effettuato la suddetta opzione, mantenendo quindi l'iscrizione all'INPS).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)