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Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 (Rv. 586046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Proposizione di censure prive di attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)