Sez. 4, Sentenza n. 12343 del 22/09/1999 Ud. (dep. 30/10/1999) Rv. 214996 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Cassazione - Rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
L'esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere del minore in dipendenza della sentenza di condanna, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 28.7.1989 n.272, trova giustificazione nella funzione propria della giustizia minorile di realizzare il recupero del minore e va limitato alle fasi del giudizio che si svolgono davanti al Tribunale per i minorenni e all'apposita sezione di Corte di Appello, organi attraverso i quali trova in concreto attuazione la giustizia minorile, con la creazione di un organo specializzato apposito, avente propria competenza territoriale e autonomia di fondi e dotato di ampio margine di discrezionalità; l'esenzione, atteso anche il riferimento della norma alle sentenze di condanna, non può invece ritenersi estesa al giudizio di legittimità, che si svolge davanti alla Corte di Cassazione in composizione ordinaria e secondo le regole sue proprie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1989 num. 272 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)